Emergenza maltempo 2026: istruzioni INPS sulle nuove indennità
Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
Le misure sono rivolte a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza.
ISU aziende Come fare domanda
Per quanto riguarda le aziende, il decreto introduce un nuovo ammortizzatore sociale “unico” (ISU), accessibile tramite domanda all’INPS.
La richiesta deve essere presentata
- dal datore di lavoro, anche tramite intermediari,
- entro il 31 maggio 2026, sebbene il termine non sia formalmente decadenziale.
Tuttavia, l’Istituto raccomanda l’invio tempestivo per garantire il pagamento rapido ai lavoratori.
La domanda può riguardare diverse situazioni: sospensione dell’attività per aziende situate nei territori colpiti, impossibilità dei lavoratori a recarsi sul posto di lavoro oppure casi che coinvolgono lavoratori somministrati o distaccati. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica “OMNIA IS” per i datori di lavoro privati e “CISOA Web” per il settore agricolo.
Sono previste specifiche causali da selezionare in fase di compilazione, differenziate in base alla situazione: ad esempio, per aziende operanti nelle aree colpite oppure per lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati.
Le prestazioni possono coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività aziendale e fino a 15 giornate nei casi di impossibilità a raggiungere il lavoro.
Per il settore agricolo sono stabilite modalità dedicate, con causali specifiche e obbligo di presentare domande separate per categorie di lavoratori. Anche in questo caso sono previsti limiti massimi di giornate indennizzabili e specifici adempimenti documentali.
ISU collaboratori e autonomi
Accanto agli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, il decreto introduce una indennità una tantum destinata a collaboratori, professionisti, autonomi e titolari di attività di impresa. L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività (fino a 15 giorni), con un massimo complessivo di 3.000 euro per beneficiario.
La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore in modalità telematica, tramite il portale INPS, a partire
- dal 20 aprile 2026 e
- fino al 20 giugno 2026.
È possibile inviare una o più domande in base ai periodi di sospensione, purché già conclusi e non sovrapposti.
Ai fini dell’accesso, i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti, tra cui la residenza o il domicilio nei territori colpiti e l’effettiva sospensione dell’attività lavorativa.
L’INPS effettuerà successivamente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Tabella causali ISU e CISOA
| Ambito | Codice causale | Descrizione | Quando si utilizza | Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 704 | Aziende operanti nel luogo dell’evento | Sospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici | Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 705 | Lavoratori residenti nel luogo dell’evento | Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro | Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 706 | Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento | Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro | Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 707 | Somministrati/distaccati nel luogo dell’evento | Lavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpiti | Secondo fattispecie (90 o 15 giornate) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 19 | Sospensione attività con contratto attivo al 18/01 | Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026 | Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 20 | Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01 | Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 | Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 21 | Impossibilità a recarsi al lavoro – residenti | Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorare | Max 15 giornate |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 22 | Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliati | Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorare | Max 15 giornate |

