OT23 2027: chiarimenti INAIL sui requisiti per riduzione del tasso. Nuove FAQ

Con nota del 18 settembre 2026 (prot. U.INAIL.60010), la Direzione centrale rapporto assicurativo dell'INAIL è intervenuta per sciogliere i dubbi delle strutture territoriali in merito ai prerequisiti richiesti per l'accesso alla riduzione del tasso medio per prevenzione, meccanismo disciplinato come noto dal modello OT23.

Il tema al centro dei quesiti riguarda il rispetto delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condizione necessaria per poter beneficiare della riduzione tariffaria. 

Attenzione  in particolare alla nuova possibilità di accesso anche con irregolarità previa regolarizzazione nei termini.

I chiarimenti INAIL su diritto alla riduzione in presenza di irregolarità

L'Istituto ricorda che, già a partire dal modello relativo all'anno 2025, è stato eliminato dalla guida operativa il riferimento che ancorava la verifica del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento della domanda. 

Questa impostazione, spiega la nota, è stata superata dalla modifica normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 19/2024 (convertito con legge 56/2024), che ha inserito il comma 1175-bis nell'articolo 1 della legge 296/2006.

 La nuova disposizione stabilisce che il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi anche in presenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza, purché queste vengano regolarizzate entro i termini indicati dagli organi di vigilanza competenti, sulla base delle specifiche disposizioni di legge applicabili.

 In altre parole, un'eventuale irregolarità pregressa non preclude automaticamente l'accesso al beneficio, se sanata nei tempi previsti dalla normativa di settore, superando così una lettura più rigida basata su una fotografia statica alla fine dell'anno precedente.

Faq operative aggiornate

Contestualmente, l'INAIL ha reso disponibile l'aggiornamento delle FAQ relative ai singoli interventi previsti dal modello OT23 2027, destinato alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla riduzione del tasso medio per prevenzione.

 Il documento affronta numerosi profili applicativi , ad esempio:

 per l'intervento A-3.1 viene chiarito che le telecamere posteriori sui mezzi rilevano ai fini del beneficio solo se collegate ad automatismi che attivano allarmi o azioni preventive, e non è richiesta l'installazione su tutti i veicoli aziendali; per l'A-4.1 si conferma che l'analisi termografica può essere reiterata anche su impianti fotovoltaici, purché la relazione tecnica sia aggiornata annualmente.

 Per l'intervento C-4.1 viene precisato che l'osteopata rientra tra le figure sanitarie abilitate alla formazione su patologie muscolo-scheletriche, a differenza del chinesiologo, mentre per il nuovo intervento D-2, dedicato alla prevenzione di molestie e violenze sul lavoro, si richiede che sia il formatore sia, eventualmente, il datore di lavoro che assuma tale ruolo siano stati specificamente formati sul tema. 

Sul fronte dei sistemi di gestione, l'intervento E-1 richiede che il certificato UNI ISO 45001 riporti tutte le sedi delle PAT attive, incluse quelle estere, mentre per l'E-4 si ribadisce la necessità di documentare concretamente l'attività di controllo sul modello organizzativo ex art. 30 D.Lgs. 231/2001.

 Infine, per l'intervento F-2 (defibrillatore) viene chiarita la possibilità di riproposizione pluriennale, legata alla validità biennale dell'attestato BLSD. Le aziende interessate a richiedere la riduzione tariffaria per il 2027 dovranno quindi verificare con attenzione la documentazione probante richiesta per ciascun intervento selezionato, tenendo conto di queste indicazioni interpretative ufficiali.

Intervento Quesito Chiarimento INAIL
A-3.1 Le telecamere sui mezzi rientrano nell'intervento? Solo se collegate ad automatismi di allarme o azione preventiva; non serve installarle su tutti i veicoli
A-4.1 La termografia è ripetibile ogni anno, anche sul fotovoltaico? Sì, se la relazione tecnica è aggiornata annualmente con le azioni correttive adottate
C-4.1 L'osteopata può tenere la formazione? Sì, è professione sanitaria riconosciuta; escluso invece il chinesiologo
D-2 Il datore di lavoro può fare da formatore? Sì, ma solo se a sua volta formato specificamente sul tema di molestie e violenze
E-1 Il certificato ISO 45001 deve coprire tutte le sedi? Sì, incluse le PAT estere, salvo quelle aperte dopo la certificazione
F-2 L'intervento è riproponibile per più anni? Sì, in base alla validità 24 mesi dell'attestato BLSD del personale designato

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