Fondi pensione: novità dal 31 ottobre per i contributi del datore di lavoro
Dal 31 ottobre 2026 il lavoratore che decide di trasferire la propria posizione a un altro fondo pensione potrà portare con sé non solo il TFR maturando, ma anche il contributo a carico del datore di lavoro, senza più dipendere da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
È una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare. Assonime l'ha esaminata nella circolare n. 22, tenendo conto anche dei recenti provvedimenti della COVIP. Assonime lo definisce un "organico intervento di revisione dell'impianto normativo esistente con l'obiettivo di rafforzare il ruolo complementare del c.d. “secondo pilastro" rispetto al sistema pensionistico pubblico obbligatorio"
Il documento ripercorre l'intero pacchetto di modifiche: oltre alla portabilità, l'adesione automatica per i neoassunti e il nuovo limite di deducibilità dei contributi. Si tratta di un quadro che interessa datori di lavoro e lavoratori, ma anche commercialisti e consulenti del lavoro, chiamati ad aggiornare le procedure di assunzione e a gestire correttamente le deduzioni in dichiarazione.
Previdenza complementare: il nuovo quadro normativo sulla portabilità
Le modifiche recenti in tema di contributi ai fondi pensione sono contenute nell'art. 1, commi da 199 a 205, della L. 199/2025 e incidono principalmente sul D.Lgs. 252/2005.
Il primo intervento riguarda la portabilità. L'art. 14, comma 6, del decreto riconosce all'aderente, trascorsi due anni di iscrizione, il diritto di trasferire l'intera posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica. Statuti e regolamenti dei fondi devono prevedere espressamente questa facoltà e non possono limitarla, nemmeno in modo indiretto. Sono privi di effetto, ad esempio, costi di adesione o di trasferimento sensibilmente più alti di quelli applicati durante il rapporto. Chi cambia fondo ha diritto a farvi confluire il TFR maturando e l'eventuale contributo datoriale. La novità sta proprio qui: viene meno la regola che subordinava la prosecuzione del versamento aziendale ai limiti e alle modalità fissati dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Il comma 204 riscrive invece l'art. 8 del decreto e introduce l'iscrizione automatica ai fondi pensione per i dipendenti del settore privato alla prima assunzione, con l'esclusione del lavoro domestico. Il lavoratore resta libero di scegliere: entro 60 giorni dall'assunzione può rinunciare, indicare un fondo diverso o lasciare il TFR in azienda, con possibilità di ripensarci in seguito.
Per i lavoratori che non sono al primo impiego il datore deve informare il dipendente sugli accordi collettivi in materia, verificare le scelte già compiute e raccogliere una dichiarazione apposita. In mancanza di indicazioni espresse opera il silenzio-assenso, sempre con facoltà di rinuncia nei 60 giorni.
Infine, il comma 201 eleva da 5.164,57 a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR e dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005.
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Fondi pensione: novità e scadenze in ottica operativa
Per applicare correttamente le nuove regole occorre ricordare le seguenti decorrenze:
- dal 31 ottobre 2026 si applica la portabilità piena del contributo datoriale, come stabilito dal comma 202 della legge di bilancio, dall'art. 29, comma 11-bis, del DL 19/2026 e dall'art. 16-ter, comma 2, del DL 62/2026;
- dal 1° luglio 2026 sono già operativi l'adesione automatica per i neoassunti e gli obblighi informativi verso gli altri dipendenti;
- dal periodo d'imposta 2026 vale il nuovo tetto di 5.300 euro, che rileverà quindi nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2027.
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In vista della scadenza di fine ottobre, le aziende dovranno essere pronte a gestire le richieste di trasferimento dei dipendenti, continuando a versare il proprio contributo al nuovo fondo scelto dal lavoratore anche quando il contratto collettivo non lo prevede.
Per i commercialisti, il nuovo limite incide già sulla pianificazione dei versamenti di fine anno dei clienti, da impostare tenendo conto del tetto più alto disponibile per il 2026.
L’agevolazione sulla dedubilità per i lavoratori di prima occupazione
Un aspetto da monitorare riguarda i lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, per i quali l'art. 8, comma 6, prevede un regime di favore.
Se nei primi cinque anni di iscrizione versano contributi inferiori al limite annuo, la quota di deduzione non utilizzata non va persa. Può essere recuperata nei vent'anni successivi, deducendo importi eccedenti il tetto ordinario fino a un massimo annuo pari alla metà del limite stesso.
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La norma non indica una decorrenza specifica per applicare il nuovo importo a questo meccanismo.
Secondo Assonime, anche in questo caso il riferimento a 5.300 euro dovrebbe valere dal 2026, sia per la formazione del plafond sia per il suo utilizzo. Si tratta però di una lettura che attende la conferma dell'Agenzia delle Entrate: fino ad allora è consigliabile un approccio prudente nel calcolo delle deduzioni.

