Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) 2026: lo schema del Dlgs approvato

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), predisposto in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la legge delega per la riforma fiscalE, che ha incaricato il Governo di riordinare organicamente il sistema tributario attraverso la redazione di testi unici.

Il provvedimento non introduce una rivoluzione fiscale, il suo obiettivo dichiarato è la sistematizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di imposte sui redditi, consolidando in un unico corpo di testo disposizioni finora sparse in decine di decreti e leggi succedutisi nel tempo.

Scarica il testo del Nuovo TUIR 2026 approvato il 04.06.2026 in attesa della sua pubblicazione in GU

In sostanza, il vecchio TUIR approvato con il dPR del 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore da quasi quarant'anni, viene sostituito da un testo moderno, coerente e aggiornato alle ultime novità legislative, comprese quelle introdotte dal decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 (decreto sicurezza) e dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, entrambi convertiti in legge nel 2026.

Struttura del nuovo TUIR: 377 articoli organizzati per regimi omogenei

Il nuovo Testo Unico si compone di 377 articoli suddivisi in quattro Parti, a loro volta articolate in Titoli, Capi e Sezioni, con nove allegati.

La Parte I, denominata "Regime ordinario", è il cuore del testo e comprende quattro Titoli:

  • il Titolo I è dedicato all'IRPEF (articoli da 1 a 80) e tratta il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le categorie di reddito (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d'impresa e diversi), le detrazioni e le deduzioni; 
  • il Titolo II riguarda l'IRES (articoli da 81 a 159);
  • il Titolo III contiene le disposizioni comuni (articoli da 160 a 182); 
  • il Titolo IV disciplina i rapporti internazionali (articoli da 183 a 200).

La Parte II è riservata ai "Regimi speciali", la Parte III all'"Imposizione minima globale", che per la prima volta trova collocazione sistematica in un testo unico, e la Parte IV raccoglie le "Disposizioni varie, transitorie e finali".

La scelta di organizzare le materie per regimi omogenei, anziché seguire la struttura del vecchio DPR 917/1986, risponde all'esigenza di rendere il sistema più leggibile e coerente, tanto per i contribuenti quanto per gli operatori del diritto.

Le principali novità per privati, lavoratori e famiglie

Sebbene il decreto si proponga formalmente come opera di consolidazione, il processo ha comportato una serie di aggiornamenti normativi rilevanti con effetti pratici diretti su contribuenti persone fisiche.

Oneri deducibili e detraibili aggiornati
L'articolo 10 del nuovo TUIR, che riproduce la disciplina degli oneri deducibili, è stato depurato di riferimenti ormai obsoleti, come i contributi agricoli unificati soppressi dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e arricchito con disposizioni più recenti, tra cui la possibilità per i giovani lavoratori (con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 2025) di versare all'INPS una maggiorazione volontaria dell'aliquota contributiva pensionistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

Analogamente, l'articolo 14, che corrisponde al vecchio articolo 15 del DPR 917/1986, recepisce una correzione tecnica rilevante: il limite massimo di interessi passivi detraibili per i mutui ipotecari sulla prima casa contratti prima del 1° gennaio 1993 viene fissato correttamente a euro 2.065,83 (in luogo del non corretto 2.065,87), in linea con la precisa conversione in euro dell'originario importo di 4.000.000 di lire.

Obbligo di tracciabilità per le detrazioni al 19%
Viene generalizzato, nell'articolo 14, comma 2, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per fruire delle detrazioni nella misura del 19%, recependo quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 679 e 680). Le deroghe per singole spese prima inserite in modo frammentato vengono ora razionalizzate in un unico comma.

Lavoratori dipendenti e forze dell'ordine
L'articolo 53 del nuovo TUIR, corrispondente all'articolo 51 del vecchio testo, recepisce le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 23 del 2026, riconoscendo la detassazione dei rimborsi spese spettanti al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per trasferte e missioni nel territorio nazionale, senza obbligo di tracciabilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Lavoratori marittimi
Il nuovo articolo 3, comma 3, lettera f) include esplicitamente nell'esclusione dalla base imponibile IRPEF i redditi dei marittimi residenti in Italia imbarcati per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, così come introdotto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 38 del 2026.

Imprese, regimi speciali e imposizione minima globale: le novità strutturali

Sul fronte delle imprese e dei soggetti IRES, il Titolo II della Parte I del nuovo TUIR consolida la disciplina dell'imposta sul reddito delle società, oggi contenuta negli articoli da 81 a 159, recependo le numerose modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e dal decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186. I riferimenti a disposizioni abrogate o transitorie non più vigenti sono stati eliminati; i rinvii ad altri testi normativi (come il Testo Unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33) sono stati aggiornati sistematicamente in tutto il provvedimento.

Una novità di rilievo strutturale è la Parte III, interamente dedicata all'"Imposizione minima globale", che codifica in modo organico le regole della global minimum tax, la cosiddetta Pillar Two, già introdotte nel diritto interno dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523. Per la prima volta, queste disposizioni trovano collocazione stabile all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, rafforzandone la sistematicità.

La Parte II raccoglie i "Regimi speciali", che nel vecchio TUIR erano distribuiti in modo disorganico tra il corpo principale e normativa esterna: il regime cedolare secca, i regimi agevolativi per i lavoratori impatriati e per i pensionati esteri, il regime forfettario nei suoi profili IRPEF, e le disposizioni sul rientro dei cervelli. Anche in questo caso, la nuova collocazione non modifica le condizioni di accesso né i vantaggi previsti, ma consente una consultazione più immediata e coerente.

Il decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sostituirà integralmente il DPR n. 917 del 1986 dalla data di entrata in vigore, che sarà indicata nelle disposizioni transitorie della Parte IV.

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