ISA periodo d’imposta 2025: approvati 85 indici sintetici di affidabilità fiscale
Pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2026, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, che approva gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, cioè quelli che i contribuenti utilizzeranno nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026.
Scarica il testo del Decreto MEF del 31.03.2026 e Allegato.
Il decreto è adottato in base all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 50/2017 (convertito con L. 96/2017), che impone l'approvazione degli ISA entro il mese di marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. In questo caso, il termine formale risulta rispettato.
Il decreto è articolato in 4 articoli e una vasta serie di allegati tecnici (numerati da 1 a 97, più sotto-allegati per la distinzione imprenditori/professionisti) che contengono la metodologia statistica e i coefficienti di calcolo di ciascun ISA.
Quanti e quali ISA sono stati approvati
Con il decreto vengono approvati complessivamente 85 ISA, ripartiti nei seguenti comparti economici:
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Comparto
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ISA approvati
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Esempi di attività
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Applicabilità
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| Manifatture | ISA ED02U – ED37U (15 indici) | Prodotti farinacei, carni, calzature, tessile, vetro, metalli, navi | Impresa |
| Servizi | ISA EG02U – EG99U (24 indici) | Agriturismo, autoriparatori, parrucchieri, ristoranti, hotel, trasporti, agenzie viaggio, stabilimenti balneari, palestre | Impresa Misto |
| Attività professionali | ISA EK01U – EK30U (20 indici) | Notai, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, medici, dentisti, veterinari, psicologi, agronomi | Professioni Misto |
| Commercio | ISA EM01A – EM88U e FM05U – FM87U (26 indici) | Alimentari, abbigliamento, commercio ingrosso e dettaglio, farmacie, mobili, elettrodomestici | Impresa |
Per alcuni ISA che si applicano sia a soggetti esercenti attività d'impresa sia a soggetti esercenti arti e professioni (ad esempio EG74U, EG99U, EK08U, EK16U, EK19U, EK21U, EK23U, EK30U), il decreto prevede allegati tecnici distinti (sottoallegati A e B), data la differente struttura reddituale dei due profili.
Gli allegati da 86 a 92 contengono elementi trasversali a tutti gli ISA: metodologia di costruzione (allegato 86), modalità di calcolo del coefficiente individuale (87), matrici di applicazione (88), gestione delle unità locali (89), criteri di arrotondamento (90), transizione tra regimi di determinazione del reddito (91), dati precaricati dall'Agenzia delle Entrate (92).
Il ruolo della nuova classificazione ATECO 2025
Una delle novità strutturali più rilevanti del decreto riguarda il recepimento della nuova classificazione ATECO 2025, pubblicata dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. Rispetto alla precedente ATECO 2007 (usata fino all'anno scorso), la nuova classificazione introduce una revisione profonda dei codici attività, con sdoppiamenti, accorpamenti e nuove voci che riflettono l'evoluzione dell'economia (es. nuove attività digitali, servizi per animali da compagnia, energie rinnovabili, enogastronomia).
Di conseguenza, tutti gli ISA 2025 fanno riferimento esclusivamente ai codici ATECO 2025. Questo significa che i contribuenti devono verificare con attenzione il proprio codice attività aggiornato prima di procedere alla compilazione del modello ISA in dichiarazione.
Il passaggio da ATECO 2007 ad ATECO 2025 ha comportato, per molte categorie, la modifica del codice attività da indicare in dichiarazione. Chi non ha ancora aggiornato il codice ATECO presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate deve provvedere, per evitare errori nell'abbinamento all'ISA corretto.
Tra le novità di rilievo nella nomenclatura ATECO 2025 riflesse nel decreto si segnalano, a titolo esemplificativo:
- nuovi codici per attività di ristorazione (gelaterie, pasticcerie, servizi di ristorazione mobile distinti)
- servizi per animali da compagnia (toelettatura, pensione, addestramento, rifugi) ora con codici dedicati
- attività di agriturismo e ittiturismo articolate in nuove voci specifiche
- attività di marina resort (codice 55.30.04) inserita nell'ISA EG77U
- installazione di impianti fotovoltaici e geotermici con codici propri nell'ISA EG75U
- commercio di sigarette elettroniche e liquidi per inalazione (codici 46.35.01 e 46.85.02)
Le territorialità: cosa cambia nel 2025
Gli ISA tengono conto del contesto economico-territoriale in cui opera il contribuente, per non penalizzare chi svolge attività in zone con minore capacità reddituale.
Il decreto approva, attraverso gli allegati da 93 a 97, cinque indicatori territoriali:
- Livello quotazioni immobiliari (All. 93)
- Canoni di locazione (All. 94)
- Reddito medio imponibile IRPEF (All. 95)
- Territorialità generale (All. 96)
- Territorialità del commercio (All. 97)
Rispetto all'anno precedente (2024), in cui erano presenti anche alcune territorialità specifiche settoriali, il decreto si concentra sulle cinque territorialità di portata generale e commerciale. Questi indicatori sono integrati automaticamente nel software di calcolo ISA sviluppato dall'Agenzia delle Entrate.
Come funziona
Il fattore territoriale corregge il punteggio grezzo dell'ISA tenendo conto, ad esempio, del fatto che un ristorante in un comune con elevati canoni di locazione o con un basso reddito medio pro capite non può essere valutato allo stesso modo di un esercizio in un'area ad alto potenziale economico.
La territorialità è incorporata nel calcolo del punteggio finale e non richiede interventi manuali da parte del contribuente.
Chi applica gli ISA e chi ne è escluso
L'art. 3 del decreto elenca le categorie di contribuenti che, pur svolgendo attività rientranti nei codici ATECO coperti da un ISA, ne sono espressamente escluse dall'applicazione:
- Ricavi/compensi superiori a € 5.164.569: oltre questa soglia, l'ISA non si applica
- Regime forfetario (L. 190/2014, commi 54-89) e regime di vantaggio per imprenditoria giovanile
- Imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017) e enti del Terzo settore non commerciali in regime forfetario
- Multiattività oltre il 30%: chi svolge più attività non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi delle attività «fuori indice» superiori al 30% del totale
- Cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci/associati
- Soggetti aderenti a un gruppo IVA (Titolo V-bis D.P.R. 633/1972)
Non sono escluse le imprese in contabilità ordinaria che nell'anno precedente erano in contabilità semplificata (o viceversa), per loro è previsto l'allegato tecnico 91 con le istruzioni di transizione.
Regola speciale per EG40U, EG50U, EG69U, EK23U
Per questi quattro ISA (sviluppo immobiliare, lavori di completamento edile, costruzioni generali, ingegneria integrata), la soglia di esclusione di € 5.164.569 si calcola sommando i ricavi alle rimanenze finali e detraendo le esistenze iniziali, in base agli artt. 92 e 93 del TUIR. Una regola specifica che tiene conto della natura dei lavori su commessa.
Restano comunque obbligati alla comunicazione dei dati ISA (anche se esclusi dall'applicazione del punteggio) tutti i soggetti che rientrano nella platea definita da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Allegati:
