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Decreto Sicurezza 2026: le novità del D.L. 23/2026 convertito in legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 95 del 24 aprile 2026) la legge del 24.04.2026 n. 54 di conversio del decreto legge del 24 febbraio 2026, n. 23 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

Il provvedimento si compone di quattro capi e trentadue articoli, con alcune disposizioni già operative dalla data di entrata in vigore e altre soggette a decorrenze differite.

Scarica il testo del decreto legge del 24.02.2026 n. 23 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Vediamo brevemente alcune delle novità previste.

Pubbliche manifestazioni: addio alle sanzioni penali, arrivano le multe salate

L'articolo 9 del decreto riscrive in profondità le disposizioni sulle riunioni in luogo pubblico contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sostituendo le vecchie sanzioni penali, arresto e ammenda in lire, rimaste immutate per decenni, con sanzioni amministrative pecuniarie aggiornate e più severe.

Chi organizza una riunione pubblica senza il previsto preavviso all'autorità, anche tramite social network, piattaforme digitali o gruppi chiusi di messaggistica, è soggetto a una sanzione da 1.000 a 10.000 euro (in luogo del precedente arresto fino a sei mesi). 

Sale a 1.000–12.000 euro la sanzione per chi non ottempera all'ordine di scioglimento della riunione. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso per nessuna delle violazioni previste dall'articolo 18 del TULPS.

Il decreto introduce poi tre nuove fattispecie sanzionatorie:

  • Chi non rispetta le limitazioni alla circolazione o l'itinerario autorizzato per la manifestazione, con rischio per la sicurezza pubblica, rischia una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. 
  • Chi intralcia i servizi di soccorso pubblico urgente durante una riunione è soggetto alla stessa misura. 
  • Chi turba il pacifico svolgimento della manifestazione o il servizio d'ordine è punito con una sanzione da 500 a 3.000 euro, che sale a 2.000 – 10.000 euro se il soggetto indossa travisamenti o è in possesso di oggetti atti a offendere ai sensi della legge 22 maggio 1975, n. 152.

In caso di reiterazione nel biennio o di tre violazioni nel quinquennio, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. La competenza a irrogare tutte le sanzioni spetta al prefetto, con applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate confluiscono al Ministero dell'interno per il pagamento dello straordinario del personale civile.

Infine, viene aggiornata anche la sanzione per le riunioni sediziose o pericolose di cui all'art. 24, terzo comma, del TULPS, portandola a 2.000 – 20.000 euro, e adegua in euro l'ammenda dell'art. 654 del codice penale (grida e schiamazzi), ora fissata tra 400 e 2.400 euro.

Violenza giovanile e sicurezza urbana: più poteri al prefetto e alla polizia locale

L'articolo 2 rafforza le misure contro la violenza giovanile, modificando il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123.

Se un reato viene commesso dopo un ammonimento già adottato nei confronti del minore, il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale incorre in una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto. Analogo meccanismo è previsto per i reati di cyberbullismo di cui alla legge 29 maggio 2017, n. 71.

L'articolo 4 introduce le zone a vigilanza rafforzata, ovvero il prefetto può individuare aree urbane con gravi episodi di criminalità, disponendo l'allontanamento di soggetti denunciati per reati contro la persona o il patrimonio nei cinque anni precedenti. I provvedimenti, motivati e sentito il comitato provinciale per l'ordine pubblico, hanno durata massima di sei mesi, rinnovabili fino a diciotto mesi complessivi.

Detenuti stranieri, espulsioni e rimpatri: nuovi obblighi e procedure accelerate

Il Capo IV del decreto introduce un sistema più stringente di identificazione dei cittadini stranieri ristretti in carcere e accelera le procedure di allontanamento dal territorio nazionale, intervenendo su tre distinti profili: l'obbligo di cooperazione in sede penitenziaria, la semplificazione delle espulsioni e il potenziamento dei rimpatri volontari assistiti.

L'obbligo di cooperazione del detenuto straniero (art. 28).
Con una modifica all'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), il decreto impone ai detenuti e agli internati stranieri l'obbligo di cooperare attivamente all'accertamento della propria identità, esibendo o producendo tutti gli elementi in loro possesso relativi a età, cittadinanza e Paesi di transito o precedente soggiorno.

I dati raccolti confluiscono nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Il mancato adempimento non è privo di conseguenze: viene annotato nella medesima cartella e costituisce un elemento di valutazione negativa nel giudizio sul comportamento intramurario. 

Sul piano della sicurezza pubblica, il rifiuto di cooperare rileva inoltre ai fini della valutazione di pericolosità sociale prevista dall'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), incidendo direttamente sulle decisioni in materia di detenzione amministrativa ed espulsione.

Respingimenti alla frontiera ed espulsioni semplificate (art. 29).
L'articolo 29 modifica il T.U. Immigrazione introducendo una procedura di trasferimento immediato per le persone rintracciate nelle zone di frontiera interne ai sensi dell'art. 23-bis del Regolamento UE 2016/399 (Codice frontiere Schengen): l'ufficio di polizia di frontiera, o il Questore ove competente, cura il trasferimento secondo la procedura dell'Allegato XII del medesimo regolamento, senza margini discrezionali. 

Sul fronte delle espulsioni già in corso, viene eliminata una prassi burocratica ridondante: salvo sopravvenienza di situazioni personali nuove e diverse, non si adotta un nuovo provvedimento di espulsione per la mera violazione dell'ordine di allontanamento già emesso dal questore, evitando la duplicazione di atti amministrativi sullo stesso soggetto. 

Con il nuovo articolo 30-ter, introdotto in sede di conversione della legge, si stabilisce che il procedimento per l'espulsione del detenuto straniero ai sensi dell'art. 16, comma 6, del T.U. Immigrazione deve essere definito entro quindici giorni, con precedenza rispetto a qualsiasi altra istanza pendente relativa al medesimo soggetto: una disposizione che mira a ridurre i tempi di permanenza in carcere di stranieri destinatari di un provvedimento di allontanamento, liberando posti negli istituti penitenziari.

Rimpatri volontari assistiti: il Consiglio nazionale forense entra nel sistema (art. 30-bis).
Introdotto in sede di conversione, l'articolo 30-bis modifica l'art. 14-ter del T.U. Immigrazione ampliando il novero dei soggetti che possono collaborare alla gestione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, includendo ora anche il Consiglio nazionale forense accanto alle organizzazioni internazionali e intergovernative già previste. 

La norma riconosce un ruolo operativo all'avvocatura istituzionale, incentivandone la partecipazione con un meccanismo di remunerazione: il legale munito di mandato che assiste il cittadino straniero nella presentazione della domanda ha diritto, al momento della partenza del proprio assistito, a un compenso pari al contributo economico per le prime esigenze stabilito dal decreto del Ministro dell'interno di riferimento. 

Le risorse necessarie, pari a 246.000 euro per il 2026 e a 492.000 euro annui per il biennio 2027–2028, sono coperte mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

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